Sulla Gazzetta Ufficiale del 2/1/2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea.

L’articolo 6 del suddetto Decreto stabilisce che le imprese certificate o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate che non inseriscono nella Banca Dati di cui all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2018 le informazioni previste, entro trenta giorni dalla data dell’intervento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 euro a 15.000,00 euro.

L’articolo 8 stabilisce che le persone fisiche e le imprese che svolgono le attività senza essere in possesso del pertinente certificato o attestato sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

L’impresa che affida le attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria fisse, pompe di calore fisse e apparecchiature di protezione antincendio, ad un’impresa che non è in possesso del certificato è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000,00 euro a 100.000,00 euro.

Queste sono solo alcune delle recenti novità introdotte in termine di disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014 F-GAS, al seguente link potrai consultare il quadro completo delle sanzioni per violazione degli obblighi:

Link utili:

Decreto Legislativo che reca la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi di cui al Regolamento (UE) n.517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea.

 

FONTE: mitsubishielectric.it